DOCUMENTI DELLA CHIESA
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CHIESA EVANGELICA DI DESENZANO
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Articolo 1
Denominazione
È costituita, nel rispetto dell’Art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “CHIESA EVANGELICA DI DESENZANO”, senza scopo di lucro.
Articolo 2
Durata e sede
L’Associazione “CHIESA EVANGELICA DI DESENZANO” (più avanti chiamata per brevità Associazione) ha durata illimitata ed ha la propria sede in Desenzano del Garda, all'indirizzo di Via Rio Torto 28.
L’eventuale variazione dell’indirizzo nell'ambito del territorio nazionale potrà avvenire con semplice delibera dell’Assemblea degli Associati, non costituirà modifica statutaria e andrà comunicata alle autorità competenti.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in ogni luogo con l'approvazione della Assemblea degli Associati.
Articolo 3
Natura e scopi
L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L’Associazione è aperta, egualitaria, pluralistica, democratica, solidaristica. Tende al raggiungimento ed al rispetto dei sostanziali principi e diritti della vita: libertà, dignità, promozione umana, parità e uguaglianza tra uomo e donna, formazione e servizi alla persona.
L’Associazione è costituita per finalità di carattere spirituale, religioso, sociale, civile, culturale, educativo, etico, di beneficenza e assistenza e quanto altro connesso a questi scopi.
L’Associazione mira a realizzare ogni iniziativa utile a rispondere direttamente o indirettamente ai propri scopi a livello locale, in Italia ed all'Estero, servendosi della cooperazione individuale e collettiva dei suoi associati come di chiunque altro ne condivida le finalità, e precisamente:
a – Scopi spirituali e religiosi:
1) essere una associazione centrata su Gesù Cristo, multiculturale, che si occupa delle persone e che fa discepoli, conosciuta nella società per l'impegno missionario e la sua passione per l'evangelizzazione, l'adorazione, la preghiera e l'impegno sociale, ubbidendo al grande mandato di Gesù Cristo ed al Suo comandamento dell’amore, di amare Dio ed il prossimo. Vivere il cristianesimo in semplicità, secondo gli insegnamenti delle Sacre Scritture; vivere la comunione fraterna, dare gloria a Dio, nostro Padre, al Signore Gesù Cristo e allo Spirito Santo;
2) celebrare il culto, che comprende nei suoi aspetti essenziali la predicazione delle Sacre Scritture, l’uso di cantici cristiani, la preghiera, la lode e l’adorazione, la condivisione delle proprie esperienze di fede, il battesimo in acqua, il matrimonio, la Cena del Signore, il funerale, l’evangelizzazione, lo studio di formazione biblica, nonché tutte le attività volte alla formazione e alla cura del cristiano, come la cura pastorale e quant'altro possa derivare dalla fedele applicazione dell’insegnamento biblico; viene svolto nel rispetto e nel mantenimento di tutte le peculiarità culturali, locali, storiche e del buon costume;
3) diffondere la Parola di Dio ed il Vangelo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, con ogni mezzo possibile in ogni luogo ed in particolare attraverso:
a) la predicazione e l’insegnamento, opere missionarie, servizi religiosi, conferenze, seminari, spettacoli, attività evangelistiche, convegni ed incontri, a livello locale, regionale e nazionale ecc.;
b) l’apertura ovunque di luoghi di culto e di centri di evangelizzazione, l’istituzione di corsi di istruzione biblica, di scuole di discepolato, di centri di formazione biblica;
b – Scopi culturali ed educativi:
1) promuovere la cultura con particolare riferimento a quella biblica evangelica tra gli associati ed i cittadini finalizzata ad una formazione culturale e sociale tramite l’utilizzo di tutti i mezzi possibili;
2) pubblicare, stampare e diffondere opere editoriali di ogni genere, anche a carattere periodico, nonché l’attività radiotelevisiva, l’uso di ogni forma di media, l’uso di ogni forma d’arte, etc., nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
c – Scopi sociali, beneficenza ed assistenza:
1) realizzare l’assistenza sociale e fare beneficenza ogni volta che se ne presenti la possibilità, provvedendo aiuto morale, spirituale e materiale ai bisognosi;
2) occuparsi della famiglia come nucleo centrale della società, favorendone la crescita, anche attraverso la valorizzazione di ogni singolo individuo appartenente al nucleo familiare;
3) esercitare accoglienza e ospitalità;
4) prestare assistenza negli istituti, negli ospedali e nelle carceri;
d – L’Associazione data la sua peculiarità di chiesa cristiana evangelica intende inoltre:
1) intrattenere relazioni fraterne e collaborare con le varie chiese e organizzazioni evangeliche;
2) partecipare a manifestazioni, iniziative, e progetti di interesse comune con altre confessioni religiose, associazioni o gruppi;
3) riconoscere i ministeri, secondo i doni o incarichi in campi specifici;
4) sostenere l’attività missionaria ovunque essa si sviluppi.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà inoltre:
1. acquistare beni mobili ed immobili per dotarsi di tutte le strutture necessarie;
2. stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutto ciò che sarà ritenuto necessario, adatto od opportuno, compreso lo svolgimento di attività marginali e collaterali per il perseguimento dello scopo associativo;
3. promuovere iniziative per raccolte occasionali, rendicontate, di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo.
Articolo 4
Entrate e patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi straordinari e volontari degli associati;
b) corrispettivi specifici;
c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) offerte, erogazioni liberali, donazioni, contribuzioni pervenute da tutti coloro che si interessano all'attività dell’Associazione, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da parte di associati e non associati, chiese, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati nazionali e internazionali; lasciti testamentari;
e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (in tal caso l’associazione provvederà a munirsi di apposita Partita Iva ed a ottemperare a tutti gli altri eventuali obblighi fiscali e contabili, conseguenti);
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo. Le somme raccolte durante le varie attività non possono, in nessun caso, essere divise fra gli associati, anche in forme indirette. È infatti fatto espresso divieto di distribuire gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione; nessun associato o componente in seno all'Associazione ha diritto di chiedere ripartizione alcuna o di ricevere dividendi o interessi di sorta, in denaro o in natura, sul patrimonio sociale. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statuariamente previste.
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Articolo 5
Associati
a) Diventare associati
Possono diventare associati dell’Associazione tutti coloro:
1. che, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendano impegnarsi per la loro realizzazione;
2. passando attraverso una conversione reale, confessano che Gesù Cristo è il loro Salvatore e Signore, e lo confermano attraverso il loro comportamento nella Chiesa e fuori da essa. Il battesimo per immersione è richiesto per ogni membro;
3. che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo con esplicita domanda scritta e sottoscritta redatta su apposito modulo fornito dell’Associazione, e sono stati accolti dalla Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo; In particolare coloro che intendano divenire associati devono presentare domanda scritta contenente:
– le proprie generalità;
– una dichiarazione in cui informano se hanno subito condanne, tranne i casi in cui sia intervenuta pronuncia di riabilitazione o dichiarazione di estinzione del reato e che non abbiano cause in corso di qualsiasi natura;
– l’accettazione del Regolamento Interno, dei principi spirituali, delle regole di fede, dei punti di fede e di condotta dell’Associazione Chiesa Evangelica di Desenzano;
– l’accettazione del governo e dell’organizzazione dell’Associazione Chiesa Evangelica di Desenzano È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo dimissioni, morte, o espulsione per fatti gravi.
b) L’ammissione degli associati
L’ammissione degli associati è subordinata alla verifica dei requisiti essenziali e all'approvazione della Assemblea degli Associati, che da conferma della accettazione assicurandosi del corretto mantenimento del Libro degli associati;
c) Decisione
L’Assemblea degli Associati deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
Articolo 6
Associati – Diritti e Doveri
Tutti gli associati hanno uguali diritti: gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di conoscere i programmi, di partecipare alla vita dell’Associazione, realizzandone gli scopi associati.
Gli associati hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee ed in particolare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento Interno e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, senza oneri, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. Devono tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, o di collaborazioni, anche ricorrendo ai propri associati.
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Articolo 7
Associati – Perdita requisiti
Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al rispetto dello Statuto, del Regolamento Interno eventualmente approvato ed a conformarsi alla disciplina ed alle regole dell’Associazione ed alle delibere degli organi associativi.
La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni-recesso volontario, nonché per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di Norme Statutarie e/o Regolamento Interno, di comportamenti che hanno arrecato danni morali o materiali all'Associazione, di comportamenti indegni in violazioni di norme morali, spirituali e giuridiche.
In caso d’assenza prolungata di un associato dalla vita associativa per cause diverse quali malattia, trasferimenti temporanei, impedimenti personali o cause di varie origine, il Consiglio Direttivo dopo un approfondito colloquio con l’interessato per cercare di capire la situazione, le sue intenzioni e per incoraggiarlo, sottoporranno all'Assemblea degli Associati l’approvazione di una delle seguenti soluzioni:
- pur confermando la qualità di associato, gli verrà chiesto, in caso di Assemblea degli Associati o presa di decisioni, di astenersi dal voto;
- pur rimanendo un fratello/sorella in fede, annullare la qualità di associato dell’Associazione Chiesa Evangelica di Desenzano.
Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso ha 90 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea degli Associati.
Articolo 8
Organi dell’Associazione e Cariche elettive
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli Associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. i Gruppi di Lavoro
Le cariche sociali sono:
a. il Presidente;
b. il Rappresentante legale;
c. il Tesoriere;
d. il Segretario;
e. il Collegio dei Revisori o Revisore Unico
f. i Comitati Consultivi;
g. il Collegio dei Probiviri
Articolo 9
L’Assemblea degli Associati
a) L’Assemblea degli Associati è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati. L’Assemblea degli Associati può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
1) L’Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di partecipazione alla vita associativa. Ciascun associato ha diritto a un voto ed in caso di impossibilità a partecipare, può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato; tuttavia non è ammessa più di una delega per associato.
2) Viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo.
3) L’Assemblea degli Associati viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
4) L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente, in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo. Può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo.
5) Per convocare l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore successivamente alla prima.
6) Le Assemblee degli Associati, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invito scritto, consegnato a mano e/o con altro mezzo, anche elettronico, almeno 8 giorni prima del giorno previsto.
7) L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione, dell’eventuale seconda convocazione, oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da deliberare.
b) L’Assemblea degli Associati ordinaria
1) L’Assemblea degli Associati ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, mentre in seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità individuale i Consiglieri non hanno voto.
2) Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si può procede mediante il voto a scrutinio segreto qualora lo disponga il Consiglio Direttivo.
3) Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea degli Associati. Le delibere prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
4) I verbali delle riunioni sono a disposizione per essere consultati dagli associati.
5) L’Assemblea degli Associati ordinaria delibera su qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno. In particolare:
a) discute ed approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e definisce gli indirizzi generali ed il programma annuale di attività; b) procede alla nomina dei Consiglieri e delle altre cariche elettive;
c) può nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, nonché il Collegio dei Probiviri;
d) discute e approva il Regolamento Interno per il funzionamento dell’Associazione;
e) delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
f) decide sulla accettazione o esclusione degli associati ai sensi degli art. 5 e 7;
g) decide su qualunque altra deliberazione ad essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo;
c) L’Assemblea degli Associati straordinaria
L’Assemblea degli Associati straordinaria delibera:
1) sulle modificazioni dello Statuto;
2) sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dell’organo liquidatorio;
3) sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
4) su qualunque altra delibera ad essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo.
d) Modifiche statutarie
Per le modifiche statutarie e per ogni altra deliberazione ad essa sottoposta da parte del Consiglio Direttivo, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione si può procedere qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole del 2/3 dei presenti.
e) Scioglimento
Per lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea degli Associati straordinaria occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione si può procedere qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole del 2/3 dei presenti.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo dell’Associazione, è composto, in numero dispari, da almeno tre membri e fino ad un massimo di tredici membri eletti.
2) I membri sono nominati dall'Assemblea degli Associati;
3) Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente dura in carica per la durata del mandato consiliare ed è rieleggibile.
4) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (laddove effettivamente costituito) e comunque almeno due volte all'anno.
5) La convocazione è fatta con ogni mezzo di comunicazione, anche elettronico.
6) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7) Alle riunioni del Consiglio Direttivo, al fine di migliorare il lavoro dell’Associazione, possono essere invitati Ministri di Culto e Consulenti. Detti invitati non hanno diritto di voto nelle decisioni del Consiglio Direttivo.
L’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Articolo 11.
Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è incaricato della gestione generale, spirituale ed amministrativa dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea degli Associati.
Nello specifico:
a) redige annualmente la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche da presentare all'Assemblea degli Associati per l’approvazione;
b) convoca e guida l’Assemblea degli Associati ordinaria o straordinaria;
c) elegge tra i propri membri il Presidente e può eleggere, sempre tra i propri componenti il Tesoriere e/o il Segretario qualora non li abbia già nominati l’Assemblea degli Associati;
d) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati;
e) può instaurare eventuali rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni. Per quanto riguarda rapporti di lavoro a lungo termine è necessaria l’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
f) propone all'Assemblea degli Associati il Regolamento Interno o sue modifiche per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
g) riceve le domande di adesione di nuovi associati e le propone all'Assemblea degli Associati;
h) ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
i) delibera in ordine all'accettazione o esclusione degli associati di cui agli art. 5 e 7 del presente Statuto; l) esercita vigilanza sull'Associazione e sugli associati;
m) propone al voto dell’Assemblea degli Associati la nomina dei ministeri che operano per l’associazione, e li supervisiona;
n) può nominare i Comitati Consultivi attribuendone di volta in volta compiti e funzioni e determinandone la durata che non può eccedere la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Un membro del Consiglio Direttivo può delegare, previo consenso del Consiglio Direttivo, parte dei suoi poteri a uno degli associati, in casi eccezionali come malattia, maternità, trasferta temporale all'estero.
Articolo12
Cooptazione dei Consiglieri mancanti nel Consiglio Direttivo
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione, da confermarsi alla prima Assemblea degli Associati utile. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza dei Consiglieri cessati.
Non possono essere cooptati più di un terzo dei Consiglieri, in tale caso si indicono con urgenza elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Gruppi di lavoro
Per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi di uno o più Gruppi di lavoro dedicati, la cui costituzione e scioglimento sono vincolate al voto dell’Assemblea degli Associati. La natura e lo scopo di un Gruppo di lavoro dovranno sempre essere conformi alle stesse dell’Associazione (di cui all'art. 3).
I Gruppi sono supervisionati e coordinati dal Consiglio Direttivo, e godono di una piena autonomia organizzativa interna. Al Consiglio Direttivo essi devono presentare periodicamente un resoconto della propria attività.
Articolo 14
Il Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendo tra uno dei Consiglieri.
Esercita i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo, sovraintende e coordina l’attività dell’Associazione.
Nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo, può delegare parte dei suoi poteri con procura generale o speciale per determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Rappresentante legale.
Articolo 15
Il Rappresentante legale
È il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale.
Pertanto spetta a lui rappresentare l’Associazione nei confronti di terzi. In accordo con la decisione del Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Con la delibera dell’Assemblea degli Associati ha la facoltà di aprire o estinguere conti correnti.
Ha firma libera e disgiunta per autorizzare il Tesoriere a pagare importi il cui limite massimo viene definito dall'Assemblea degli Associati nelle sue delibere.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi (dolo o colpa grave), non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il medesimo.
Articolo 16
Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione ed ha i seguenti compiti:
a) cura la contabilità, prende nota delle entrate e uscite dell’Associazione;
b) redige il rendiconto;
c) è responsabile della cassa sociale;
d) ha il potere di operare con banche e uffici postali, effettuare prelievi e pagamenti per importi il cui limite massimo viene definito dall'Assemblea degli Associati, e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi sociali deliberate del Consiglio Direttivo.
e) È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi (dolo o colpa grave), non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il medesimo.
Articolo 17
Il Segretario
Il Segretario custodisce il Libro degli associati.
È il responsabile della redazione dei verbali dell’Assemblea degli Associati, che invia a tutti gli associati e che trascrive sull'apposito Libro affidato alla sua custodia.
È il responsabile dei moduli dell’Associazione, ivi compresi il trattamento dei dati personali. Il Segretario, viene nominato dal Consiglio Direttivo e, in sua assenza, i suoi poteri vengono distribuiti tra altri membri dell’Associazione.
Articolo 18
Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, se nominati, sono l’organo di controllo amministrativo-finanziario.
Se organo collegiale, esso è formato da tre membri effettivi (possono essere altresì eletti supplenti, purché il totale numero dei membri sia dispari) nominati dall'Assemblea degli Associati, non necessariamente aderenti all'Associazione.
L’organo di controllo, in composizione collegiale o monocratica, rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Verifica almeno trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
Verifica il rendiconto e presenta all'Assemblea degli Associati una relazione scritta relativamente ad essi.
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell’Associazione.
I Probiviri sono nominati dall'Assemblea degli Associati in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Possono essere eletti solo persone di specchiata moralità non facenti parte dell’Associazione. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di associato, di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore Legale.
Essi hanno il compito di dirimere le controversie tra gli associati ed esaminare eventuali ricorsi presentati dagli associati per fatti da essi ritenuti lesivi o per provvedimenti subiti e ritenuti ingiusti. Decidono senza formalità di rito, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche associato, per controversie interne all'Associazione.
Il loro lodo arbitrale è inappellabile.
Possono dare anche parere non vincolante sull'esclusione degli associati che sono stati indicati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 20
L’esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Come disciplinato dagli art. 9 e 11 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di presentare il rendiconto per l’approvazione all'Assemblea degli Associati ordinaria.
Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra attività istituzionale ed eventuale attività commerciale o connessa. Deve descrivere sinteticamente beni, contributi, lasciti ricevuti.
Articolo 21
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall'Assemblea degli Associati, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente Statuto.
Il patrimonio residuo dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione a fini di utilità sociale.
L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 22
Norma finale
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto e per quanto non è disciplinato dal Regolamento Interno, eventualmente approvati, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (in particolare vedi art. 1) ed ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.
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